Culta comunala imobiliara IMI

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI (legge provinciale n. 3/2014).

Nell'autunno 2014 il Comune ha approvato con effetto dal 01.01.2014 la nuova disciplina IMI. Il regolamento e la delibera sulle aliquote sono consultabili sul sito del Comune, dove si trova anche una tabella riassuntiva, che riporta le fattispecie rilevanti ai fini IMI, le rispettive aliquote d'imposta, le detrazioni e l'eventuale obbligo di presentare per particolari aliquote certificati o dichiarazioni sostitutive. Di seguito riportiamo alcune informazioni essenziali sull'IMI.

  1. Per cosa è dovuta l'IMI?
    L'IMI deve essere pagata per:
    - i fabbricati e
    - le aree edificabili.

     Area fabbricabile
    è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo.

    Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.
  2. Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?
    È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
  3. Chi deve pagare l'IMI?
    - i proprietari oppure i titolari di diritti reali (= usufrutto, uso, abitazione e superficie);
    - il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio o dei figli;
    - il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
    - il concessionario, nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
    - Ausgedinge/obbligo di mantenimento: colui che trasferisce il maso e il suo coniuge devono pagare l'IMI per i locali effettivamente da loro abitati.
  4. Entro quando deve essere pagata l'IMI?
    La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. È necessario utilizzare il modello F24 per il pagamento.
  5. Cosa si intende per un'abitazione principale con relative pertinenze?
    Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre unità immobiliari delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione (vedasi tabella riassuntiva). Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.
    Per ogni persona del summenzionato nucleo familiare, che ha una disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50 euro. Il nucleo familiare deve presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta dalla data di presentazione alla commissione medica della domanda di riconoscimento della disabilità grave.
  6. Quali abitazioni sono equiparate all'abitazione principale?
    Le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
  7. Dove posso trovare ulteriori informazioni sull'IMI?
    Ulteriori importanti informazioni sull'IMI sono rinvenibili
    - nella tabella riassuntiva,
    - nel regolamento IMI,
    - nella delibera sulle aliquote e le detrazioni IMI.
    Tali documenti sono pubblicati sul sito internet del Comune.



Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni 2021

Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni 2022

Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni 2023

Tabella riassuntiva aliquote e detrazioni 2024


Regolamento imposta municipale immobiliare IMI dal 01.01.2023

 

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